| Regolamento Operativo |
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per i soci Esperti in Analisi Geobiofisica dei Luoghi Premessa: dalla sua fondazione, nel 1996, l'Istituto GEA ha istituito le regole di comportamento nell'operare in geobiofisica e in geobiologia dei suoi soci Esperti. E' la prima associazione del settore a produrre questo tipo di contributo e il Regolamento codificato dall'Istituto GEA si pone come esempio per tutte le associazioni e per i privati che operano nel settore, non solo in Italia. ALLEGATO ALLO STATUTO
Art. A/1 L'Istituto GEA istituisce i fondamenti del comportamento operativo da applicare in Analisi Geobiofisica dei Luoghi.
Art. A/2Dell'attività dell'Esperto in Analisi Geobiofisica fa parte l'indagine geobiologica per la determinazione di zone neutre, che non siano cioè fonte di stress o di nocività, dove disporre le posizioni di riposo o di lavoro.
Art. A/3L'Esperto in Analisi Geobiofisica nello svolgere l’Analisi Geobiofisica dell’ambiente può utilizzare la strumentazione che ritiene migliore e più adeguata alle proprie caratteristiche psicosomatiche e al contesto in cui interviene, restando nell’ambito degli strumenti tradizionali che possiedono una accertata funzionalità ad amplificare e rendere evidenti gli effetti dei movimenti muscolari involontari dovuti alla percezione delle zone di disturbo. L'esperto non può affermare che tali strumenti abbiano qualche capacità di funzionamento autonomo.
Art. A/4All'Esperto in Analisi Geobiofisica è fatto divieto assoluto di eseguire indagini a distanza e di indicare zone di tramite radiestesia da tavolo su planimetria. Ad ogni analisi deve corrispondere un’indagine in situ.
Art. A/5Non è compatibile con la presenza nel "Registro degli esperti in Analisi Geobiofisica dei Luoghi" e quindi con la permanenza nell'Istituto:
Art. A/6È fatto assoluto divieto all'Esperto in Analisi Geobiofisica di consigliare come rimedi alla situazione trovata simboli, statue e immagini sacre, acque "miracolose", e tutto ciò che possa essere immediatamente ricondotto ad una particolare credenza, fede religiosa o ideologia. Art. A/7L'Esperto in Analisi Geobiofisica è tenuto a redigere, secondo le indicazioni di massima fornite dall'Istituto, una relazione completa di planimetria dei locali o dei terreni esaminati in cui risultino tutti i dati significativi rilevati e gli eventuali consigli forniti. Una copia a campione può essere richiesta in visione dal Consigliere responsabile del Registro.
Art. A/8L'Esperto, nello svolgere l'attività in Analisi Geobiofisica, deve mantenere la mente libera da altri intenti e rimanere libero di dichiarare la reale situazione del luogo analizzato anche nel caso in cui questa non si configuri come nociva o come apportatrice di stress.
Art. A/9L'Esperto in Analisi Geobiofisica offre un servizio svolgendo un'attività di indagine e di valutazione che è rara e di notevole impegno e rilevanza ed ha quindi un valore in sé che va riconosciuto.
Art. A/10L'Esperto in Analisi Geobiofisica è tenuto ad aggiornarsi seguendo l'evolvere della ricerca, delle conoscenze e delle metodologie di indagine partecipando periodicamente agli appositi seminari o incontri di aggiornamento proposti dall'Istituto.
Art. A/11La nomina dell'Esperto a docente in un Laboratorio o nel Corso organizzati dall'Istituto sostituisce sia la partecipazione all'evento di aggiornamento, sia il superamento della verifica per quel periodo di permanenza nel Registro, garantendo la permanenza nel Registro per il periodo successivo.
Art. A/12Il mancato rispetto di uno degli articoli del presente Regolamento è causa di immediata esclusione dal Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica. Il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il Socio in causa, stabilisce se procedere anche all'esclusione dall'Istituto o se attendere sviluppi diversi e positivi nelle relazioni con il Socio in questione. = = =
Il testo del presente ALLEGATO allo STATUTO è stato approvato all’unanimità dall’assemblea straordinaria dei soci del 2010 svoltasi a Verona.
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